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Nell'articolo 91 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572, il comma tredicesimo e' sostituito dal seguente: "La patente e' revocata dal prefetto:
- 1)quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- 2)quando il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo;
- 3)quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai sensi dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo;
- 4)quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero".
Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993
