Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1› gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art20 · fonte su Normattiva