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I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1› gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 APRILE 1989, N. 143)). Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.
Testo in vigore dal 27 aprile 1989 al 1 gennaio 1993
