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Nell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui al secondo comma dell'articolo 80 e precisamente:
- a)della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'articolo 79, primo comma, lettera c);
- b)della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonche' delle macchine operatrici. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80".
Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993
