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Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.
Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 11 aprile 2002
