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L'autorizzazione a recarsi all'estero e' rilasciata dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto, ed e' annotata sulla licenza di cui all'articolo Essa ha durata biennale ed e' regolata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art10 · fonte su Normattiva