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L'autorizzazione a recarsi all'estero e' rilasciata dall'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione o nave da diporto, ed e' annotata sulla licenza di cui all'articolo Essa ha durata biennale ed e' regolata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il ((Ministro per i trasporti)).
Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986
