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Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione. ((Il periodo di validita' della licenza provvisoria non puo' essere superiore a sei mesi)).
Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 15 settembre 2005
