Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986. Leggi il testo vigente →

Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione. Il periodo di validita' della licenza provvisoria non puo' essere superiore a 40 giorni.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art17 · fonte su Normattiva