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Non e' richiesta alcuna abilitazione per comandare o condurre:
- a)i natanti e le imbarcazioni di cui all'articolo 13 e, in genere, le imbarcazioni a remi;
- b)le imbarcazioni di stazza lorda fino a 3 tonnellate purche' non provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per navigazione entro 3 miglia dalla costa, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 18;
- c)le imbarcazioni da diporto a vela di stazza lorda fino a 3 tonnellate, entro i limiti consentiti alle navi costiere, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 18, o entro le 3 miglia, se condotte da chi abbia compiuto gli anni 14. In occasione di regate e relativi allenamenti organizzati dalla Federazione italiana della vela o dai circoli nautici velici da questa riconosciuti, il limite di 3 tonnellate per le imbarcazioni da diporto a vela e' elevato a 25. In tale caso la navigazione e' consentita anche oltre i limiti della navigazione costiera.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976
