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((Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre:

  • a)i natanti di cui al primo comma dell'articolo 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;
  • b)i natanti di cui al secondo comma dell'articolo 13, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;
  • c)i natanti di cui al terzo comma dell'articolo 13, se a vela, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;
  • d)i natanti a motore di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purche' condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18. In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione e' richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione e' consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art18 · fonte su Normattiva