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((Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20)). ((Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20))nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
- a)anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
- b)anni 16, per i natanti a motore, nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
- c)anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1996 al 16 gennaio 1998
