Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986. Leggi il testo vigente →
Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo non si possono comandare o condurre imbarcazioni o navi da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o della navigazione interna, possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti della abilitazione prevista dai rispettivi titoli. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza. Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986
