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Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo non si possono comandare o condurre imbarcazioni o navi da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione. ((Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti)). Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza. Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto.

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 13 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art19 · fonte su Normattiva