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Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che, abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorita' marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20. Le modalita' per il rilascio delle patenti di cui al comma precedente sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per trasporti l'aviazione civile.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976
