Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986. Leggi il testo vigente →

((Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorita' marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, nonche' le abilitazioni per la condotta dei motori previste dallo stesso articolo 20)). Le modalita' per il rilascio delle patenti di cui al comma precedente sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per trasporti l'aviazione civile.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1976, n. 51

1

La L. 6 marzo 1976, n. 51 ha disposto (con l'art.21), che " Nella legge 11 febbraio 1971, n. 50, in luogo di "Ministro per i trasporti e l'aviazione civile", leggasi "Ministro per i trasporti"."

Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art22 · fonte su Normattiva