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Gli ufficiali di vascello, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e gli ufficiali della guardia di finanza in attivita' di servizio qualificati comandanti di unita' navali, possono conseguire senza esami le abilitazioni di cui all'articolo 20. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici e portuali ed i sottufficiali delle categorie di nocchiere e nocchieri di porto, nonche' i sottufficiali del contingente di mare dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza qualificati nocchieri abilitati al comando ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco padroni di barca, possono conseguire senza esami le abilitazioni di cui all'articolo 20, lettere c) e d) se abbiano compiuto almeno 24 mesi di imbarco.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art28 · fonte su Normattiva