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Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20. ((Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attivita' di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale. La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonche' al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purche' in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25)).

Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 16 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art28 · fonte su Normattiva