Art. 29 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431
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Chiunque assume il comando o la condotta di unita' da diporto con abilitazione la cui validita' sia scaduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431)).
Testo in vigore dal 16 gennaio 1998 al 29 luglio 2003
