Art. 29 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431
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((Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validita' di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di eta', sono valide per anni cinque. Chiunque assume il comando o la condotta di unita' da diporto con abilitazione la cui validita' sia scaduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalita' per la convalida delle patenti nautiche, nonche' termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unita' cui si riferiscono, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici. Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonche' sulla persistenza della idoneita' tecnica al comando.)).
Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 16 gennaio 1998
