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L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto e' subordinata al pagamento di una tassa:

  • a)di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;
  • b)di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;
  • c)di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 15 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art43 · fonte su Normattiva