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((Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati)); La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art48 · fonte su Normattiva