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Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dall'articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'articolo 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati. La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 29 luglio 2003
