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Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

  • a)nelle acque interne ed in quelle marittime entro tre miglia dalla costa;
  • b)nelle acque interne e in quelle marittime entro venti miglia dalla costa;
  • c)nelle acque marittime oltre venti miglia dalla costa. La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici marittimi minori a cio' delegati, dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dagli uffici dipendenti. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo, e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli altri uffici marittimi minori a cio' delegati.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art8 · fonte su Normattiva