Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960. 155 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi gia' accertati. In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria, C/1, del 10 per cento, salvo la facolta' dell'ufficio di rettificarli. Chi omette di presentare la dichiarazione e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio. La detta ammenda verra' raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. Il decreto o la sentenza di condanna divenuti definitivi verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel foglio annunci legali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art3 · fonte del testo