Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1952 al 1 gennaio 1960. 107 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:
tolto: 1) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;
tolto: 2) le quote complementari dell'indennita' di carovita previste dai precedenti articoli 6 e 7, nonche' l'indennita' di famiglia indicata nell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392;
tolto: 3) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente art. 26. E' abrogato l'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1103.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art29 · fonte del testo