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Nel caso in cui aziende appartenenti ad imprenditori individuali o costituite in societa' di tipo diverso da quello per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata siano comunque conferite in una societa' tassabile in base a bilancio, la societa' in cui e' avvenuto il conferimento e' iscritta a ruolo, in via provvisoria, anche per l'imponibile iscritto o iscrivibile a carico dell'azienda conferita, per l'esercizio in cui il conferimento ha avuto luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per una iscrizione in dipendenza di accertamento in base a bilancio che comprenda anche il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio tra l'una e l'altra iscrizione. La stessa disposizione si applica in caso di concentrazione, limitatamente all'imponibile corrispondente all'azienda concentrata, di cui sia stato effettuato lo sgravio a favore del titolare dell'azienda stessa.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art20 · fonte del testo