Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL 29 D.P.R. GENNAIO 1958, N. 645
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 44 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 GENNAIO 1958aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 645. La facolta' di notificare nuovi accertamenti non puo' esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorche' sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, nel penultimo comma, dell'art. 6 e nel quinto comma dell'art. 9. aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art3 · fonte del testo