I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalita' prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni. Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, e' limitata ai tre quarti. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art35 · fonte del testo