Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta. Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed e' obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati. Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalita' concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

Testo vigente dal 21 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-19;322~art2 · fonte del testo