Le dilazioni gia' stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le sopratasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione. In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

Testo vigente dal 21 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-19;322~art3 · fonte del testo