Art. 85
[1](Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]L'Amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva