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L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, e' sostituito dal seguente: "L'Intendenza di finanza ha facolta' di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento, anziche' all'Ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della societa' od ente, ovvero il domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale. "La facolta' di cui al comma precedente e' esercitata dal Ministero delle finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a province diverse. "Le disposizioni precedenti hanno effetto, per le societa' ed enti tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 e, per le altre societa' e per gli imprenditori individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti divenuti definitivi".

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 1 gennaio 1960

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art7 · fonte del testo