Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963. Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:
- a)il nome del paese di origine;
- b)il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;
- c)il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
- d)il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
- e)il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
- f)la data alla quale le uova sono state messe a covare. Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attivita' svolta nel bimestre precedente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 2010, n. 96
1La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356".
Testo vigente dal 10 luglio 2010
