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Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963. Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

  • a)il nome del paese di origine;
  • b)il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;
  • c)il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
  • d)il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
  • e)il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
  • f)la data alla quale le uova sono state messe a covare. Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attivita' svolta nel bimestre precedente.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art5 · fonte del testo