I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanita'. Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola "cova", seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione. Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalita' ivi previste. Le stesse imprese devono altresi' tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio. Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

  • a)il nome del paese di origine;
  • b)il nome o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;
  • c)il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;
  • d)il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;
  • e)il numero di uova che costituiscono la partita considerata;
  • f)la data della consegna o di spedizione;
  • g)il nome del destinatario delle uova. Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 giugno 2010, n. 96

1

La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356".

Testo vigente dal 10 luglio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1966 al 10 luglio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 giugno 2010, n. 96

    La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-13;356~art4 · fonte del testo