I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanita'. Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola "cova", seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione. Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalita' ivi previste. Le stesse imprese devono altresi' tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio. Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:
- a)il nome del paese di origine;
- b)il nome o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;
- c)il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;
- d)il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;
- e)il numero di uova che costituiscono la partita considerata;
- f)la data della consegna o di spedizione;
- g)il nome del destinatario delle uova. Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 2010, n. 96
1La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356".
Testo vigente dal 10 luglio 2010
