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Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Testo in vigore dal 3 maggio 1990 al 28 maggio 1998

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