Art. 3 — Destinazione delle risorse
Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane.
Testo vigente dal 19 luglio 1993
