Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane.

Testo vigente dal 19 luglio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;235~art3 · fonte su Normattiva