Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Autorita' alle quali e' demandata la requisizione.

tolto: La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, e' demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

tolto: Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorita' militare marittima o l'autorita' portuale locale.

tolto: Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali.

tolto: Nei casi di urgente necessita', la requisizione puo' essere eseguita dalle autorita' predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la, rispettiva competenza.

tolto: La ratifica e' effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art1 · fonte del testo