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[1]Autorita' alle quali e' demandata la requisizione.

[2]La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, e' demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

[3]Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorita' militare marittima o l'autorita' portuale locale.

[4]Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali.

[5]Nei casi di urgente necessita', la requisizione puo' essere eseguita dalle autorita' predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la, rispettiva competenza.

[6]La ratifica e' effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art1 · fonte del testo