Art. 17 — Sbarco (totale o parziale) dell'equipaggio mercantile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' in facolta' del Ministero della marina di disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettua la requisizione, sostituendolo col personale militare.
tolto: E' altresi' in facolta' del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni, a loro insindacabile giudizio, di ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano deve immediatamente provvedere, salva comprovata impossibilita', alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, quando ne sia richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
tolto: Qualora l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provveda nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facolta' di provvedervi d'ufficio, e il personale cosi imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.
tolto: E' inoltre in facolta' dei predetti ministeri di disporre che l'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della marina puo' anche disporre che per tali servizi sia invece imbarcato personale militare in sopranumero.
tolto: Nei casi previsti dal 1° e dal 2° comma del presente articolo, al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere legislativo o sindacale dispongano diversamente, e' dovuto il normale trattamento previsto dalla regolamentazione in atto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.
tolto: Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art17 · fonte del testo