Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 17 — Sbarco (totale o parziale) dell'equipaggio mercantile

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[1]E' in facolta' del Ministero della marina di disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettua la requisizione, sostituendolo col personale militare.

[2]E' altresi' in facolta' del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni, a loro insindacabile giudizio, di ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano deve immediatamente provvedere, salva comprovata impossibilita', alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, quando ne sia richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.

[3]Qualora l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provveda nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facolta' di provvedervi d'ufficio, e il personale cosi imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.

[4]E' inoltre in facolta' dei predetti ministeri di disporre che l'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della marina puo' anche disporre che per tali servizi sia invece imbarcato personale militare in sopranumero.

[5]Nei casi previsti dal 1° e dal 2° comma del presente articolo, al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere legislativo o sindacale dispongano diversamente, e' dovuto il normale trattamento previsto dalla regolamentazione in atto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.

[6]Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art17 · fonte del testo