Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 1023 parole tolte, 10 parole aggiunte in 47 capoversi.
tolto: Indennita' nei caso di requisizione per uso temporaneo.
tolto: Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, l'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario e' calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore attribuendo ad ogni ora un ventiquattresimo della indennita' giornaliera.
tolto: Non si tiene calcolo delle frazioni di ore.
tolto: In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennita' fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non puo' essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.
tolto: Detta indennita' si compone di due parti designate con lo lettere A e B.
tolto: Il valore della nave o del galleggiante requisito sara' determinato come segue:
tolto: a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore verra', stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonche' allo stato di conservazione e di efficienza della nave;
tolto: b) per quelle navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore verra' stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'eta', al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.
tolto: In entrambi i casi, sia nel caso a) che in quello b) si deve aggiungere il valore delle dotazioni e dei corredi.
tolto: Le quote comprese nella parte A, che vengono determinate dall'ufficio indicato nel precedente art. 4, sono le seguenti:
tolto: a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'eta' e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;
tolto: b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; qualora la requisizione si prolunghi oltre un anno la quota di interessi verra' calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
tolto: c) spese generali;
tolto: d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);
tolto: e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
tolto: f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
tolto: Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, puo' provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera d) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f). In tal caso, la parto A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c).
tolto: L'indennita' prevista per la parte A potra' essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'Amministrazione interessata o dell'armatore.
tolto: Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
tolto: a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilita' per danni alle persone;
tolto: b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali, Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, od altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
tolto: c) lavoro straordinario;
tolto: d) combustibili;
tolto: e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonche' per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
tolto: f) acqua;
tolto: g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, ed altre eventuali spese portuali o diritti marittimi);
tolto: h) agenzie;
tolto: i) esercizio dell'impianto r.t. (escluse le spese relative al personale r. t. gia' comprese nella quota equipaggio);
tolto: l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
tolto: m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
tolto: n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
tolto: o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
tolto: p) medicinali e materiali per medicazione;
tolto: q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglierie per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
tolto: r) eventuali sistemazioni di telefoni nei porti ed uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;
tolto: s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
tolto: t) eventuali spese inerenti alla quarantena ed approdo in porti infetti;
tolto: u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggirarti per ordine dell'amministrazione nonche' forniture le quali comunque resterebbero di proprieta' dell'amministrazione.
tolto: Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano inscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Regia marina, l'indennita' dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A.
tolto: Le quote della parte B, applicabili a tali unita', sono contabilizzate direttamente dal Ministero della marina come per le Regie navi.
tolto: La parte A dell'indennita' e' determinata dal ministero delle comunicazioni, anche nel caso che la requisizione sia fatta dal Ministero della marina, ed e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
tolto: All'atto della requisizione, il Ministero delle comunicazioni quando non sia, in possesso di tutti gli elementi necessari, puo' determinare in via provvisoria questa parte dell'indennita', salvo a procedere alla determinazione definitiva al massimo entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria e' notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
tolto: Nel caso che l'armatore o proprietario si avvalga del ricorso stabilito dall'art. 48 contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennita', l'indennita' stessa e' corrisposta, fino a che non sia intervenuta la decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle comunicazioni. La parte B e' determinata dal Ministero delle comunicazioni o da quello della marina rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
tolto: Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennita' e:
tolto: 1° essere assunte direttamente, in parte o totalmente, dal Ministero interessato;
tolto: 2° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali gia' esistono regolamentazioni speciali;
tolto: 3° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art30 · fonte del testo