Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1943 al 9 ottobre 2010. 303 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Indennita' nel caso di requisizione per acquisto.

tolto: Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante da parte dello Stato l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennita' e' fatta a cura del Ministero delle comunicazioni, con le norme di cui all'art. 30, anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed e' notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

tolto: Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 12 l'indennita' dovuta al proprietario e' determinata entra tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

tolto: Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprieta' della nave o del galleggiante i diritti reali costituiti sull'unita' requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennita'.

tolto: Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unita' a favore dell'Istituto per il credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinera', a richiesta del proprietario o armatore dell'unita' requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennita' sara' effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il credito navale. In caso di disaccordo in merito decidera' il Consiglio superiore della Marina mercantile.

tolto: Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui nei confronti del quale e' stata disposta la requisizione ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a parita' di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art29 · fonte del testo