Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Pagamento dell'indennita' di requisizione.
[2]Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della Proprieta' della nave o del galleggiante, l'indennita' non puo' essere pagata se non siano decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.
[3]Qualora sorgano contestazioni sulla persona avente diritto alla indennita', e, nel caso preveduto dal comma precedente, se, nel termine ivi indicato, siano notificate alla amministrazione che procede alla requisizione opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennita' e' depositata presso la Cassa depositi e prestiti, dove resta fino a che sulle contestazioni od opposizioni non sia stato deciso dalla competente autorita' giudiziaria, su istanza della parte piu' di diligente.
[4]Il pagamento dell'indennita' di requisizione per uso temporaneo si effettua a rate mensili posticipate.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
