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[1]Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna.

[2]Le formalita' relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' a cio' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art37 · fonte del testo