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[1]Autorita' delegata per la consegna e la riconsegna.
[2]Le formalita' relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorita' a cio' delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
