Art. 44 — Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali
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[1]I processi verbali preveduti dagli articoli precedenti sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unita' requisita o di loro rappresentanti o del capitano.
[2]A questo fine, viene data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procedera' alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
