Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione.
tolto: Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'ultimo comma, n. 1, dell'art. 30, o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
tolto: a) in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'art. 30, comma 5°, rimanendo fermo quanto disposto dal comma 3° dell'art. 29 a favore dell'Istituto per il credito navale;
tolto: b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art47 · fonte del testo