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[1]Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione.

[2]Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'ultimo comma, n. 1, dell'art. 30, o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:

  • a)in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'art. 30, comma 5°, rimanendo fermo quanto disposto dal comma 3° dell'art. 29 a favore dell'Istituto per il credito navale;
  • b)in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art47 · fonte del testo