Art. 52 — Documenti falsi o indicazioni non vere
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa lino a L. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorita' competente indicazioni mendaci e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 1000.
tolto: Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a L. 1000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art52 · fonte del testo